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Normative e leggi sui tatuaggi

Questo I giudici hanno stabilito che la pratica del tatuaggio (o del percing) non non va confusa con l'esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 del Codice penale), trattandosi di attività che rientra nell'ambito di quelle medico-sanitarie.
Nella motivazione viene precisato, infatti, che per stabilire se vi sia o meno esercizio abusivo della professione medica occorre far riferimento ai contenuti specifici di ogni professione; il che significa che il presupposto normativo implica l'esistenza di norme che qualificano tale attività come professione a cui si può accedere solo con l'abilitazione dello Stato.
Tuttavia la determinazione delle attività riservate soltanto alle professioni sanitarie non è propriamente agevole.
L'articolo 33 Testo unico leggi sanitarie distingue le professioni sanitarie tra principali (tra cui quella di medico chirurgo) e ausiliare (tra cui l'infermiere professionale), mentre il successivo articolo 99 elenca le "arti ausiliarie" alle professioni sanitarie (ottico, odontotecnico ecc.).
Carattere comune alle professioni e arti sanitarie risulta essere, in base alla normativa che la disciplina, la partecipazione a un trattamento sanitario sotto la direzione di un medico, anche se indiretta, sia pure con diversi gradi di autonomia.
Sotto il profilo del contenuto si ritiene pacificamente che il trattamento sanitario consista nella diagnosi, terapia, profilassi e prevenzione degli stati morbosi della persona; aspetti, questi, distinti e differenziati ma riconducibili a una medesima disciplina tecnica e scientifica di riferimento e caratterizzate dalle finalità di preservare la salute fisica e psichica dell'uomo.
Ogni atto inerente a uno qualsiasi degli aspetti citati, proprio perché compiuto secondo le regole di una determinata prassi o protocollo tecnico scientifico e informato allo scopo curativo, deve considerarsi essenzialmente medico. Ciò che caratterizza in primo luogo la professione sanitaria è quindi il fine curativo.

Le considerazioni del tribunale.

Di conseguenza, si deve affermare che, accanto ad alcune modeste zone di coincidenze, molti sono gli elementi di differenzazione tra la pratica sanitaria e quella del tatuaggio, risultando quest'ultima più simile ad altre arti e mestieri, quali ad esempio i trattamenti cosmetici ed estetici in generale. E pertanto, chiude la motivazione il Tribunale, finché il legislatore non avrà individuato normativamente, con apposita regolamentazione, l'attività di tatuatore dovrà considerarsi libera e subordinata unicamente a eventuali prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dalle autorità locali per similari esercenti pubblici.

Quindi un tatuatore non è costretto ad essere un medico chirurgo o un medico in generale ma deve attenersi alle prescrizioni igienico-sanitarie. Fra queste ricordiamo l'uso di aghi e altri arnesi usa e getta e tutta una serie di accorgimenti per tutelare la salute del cliente come per esempio l'uso di sterilizzatori.
Per questo vi ricordiamo ancora una volta di assicurarvi che il tatuatore da voi scelto sia in regola con queste normative sanitarie. Ricordate che se non vengono rispettate queste semplici regole si potrebbero contrarre infezioni e malattie come l'epatite fino addirittura in alcuni casi l'AIDS.
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