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Normative e leggi
sui tatuaggi
Questo I giudici hanno
stabilito che la pratica del tatuaggio (o del percing) non non va
confusa con l'esercizio abusivo della professione medica (articolo
348 del Codice penale), trattandosi di attività che rientra
nell'ambito di quelle medico-sanitarie.
Nella motivazione viene precisato, infatti, che per stabilire se
vi sia o meno esercizio abusivo della professione medica occorre
far riferimento ai contenuti specifici di ogni professione; il che
significa che il presupposto normativo implica l'esistenza di norme
che qualificano tale attività come professione a cui si può
accedere solo con l'abilitazione dello Stato.
Tuttavia la determinazione delle attività riservate soltanto
alle professioni sanitarie non è propriamente agevole.
L'articolo 33 Testo unico leggi sanitarie distingue le professioni
sanitarie tra principali (tra cui quella di medico chirurgo) e ausiliare
(tra cui l'infermiere professionale), mentre il successivo articolo
99 elenca le "arti ausiliarie" alle professioni sanitarie
(ottico, odontotecnico ecc.).
Carattere comune alle professioni e arti sanitarie risulta essere,
in base alla normativa che la disciplina, la partecipazione a un
trattamento sanitario sotto la direzione di un medico, anche se
indiretta, sia pure con diversi gradi di autonomia.
Sotto il profilo del contenuto si ritiene pacificamente che il trattamento
sanitario consista nella diagnosi, terapia, profilassi e prevenzione
degli stati morbosi della persona; aspetti, questi, distinti e differenziati
ma riconducibili a una medesima disciplina tecnica e scientifica
di riferimento e caratterizzate dalle finalità di preservare
la salute fisica e psichica dell'uomo.
Ogni atto inerente a uno qualsiasi degli aspetti citati, proprio
perché compiuto secondo le regole di una determinata prassi
o protocollo tecnico scientifico e informato allo scopo curativo,
deve considerarsi essenzialmente medico. Ciò che caratterizza
in primo luogo la professione sanitaria è quindi il fine
curativo.
Le considerazioni del tribunale.
Di conseguenza, si deve affermare che, accanto ad alcune modeste
zone di coincidenze, molti sono gli elementi di differenzazione
tra la pratica sanitaria e quella del tatuaggio, risultando
quest'ultima più simile ad altre arti e mestieri, quali ad
esempio i trattamenti cosmetici ed estetici in generale. E pertanto,
chiude la motivazione il Tribunale, finché il legislatore
non avrà individuato normativamente, con apposita regolamentazione,
l'attività di tatuatore dovrà considerarsi libera
e subordinata unicamente a eventuali prescrizioni igienico-sanitarie
stabilite dalle autorità locali per similari esercenti pubblici.
Quindi un tatuatore non è costretto ad essere un medico chirurgo
o un medico in generale ma deve attenersi alle prescrizioni igienico-sanitarie.
Fra queste ricordiamo l'uso di aghi e altri arnesi usa e getta e
tutta una serie di accorgimenti per tutelare la salute del cliente
come per esempio l'uso di sterilizzatori.
Per questo vi ricordiamo ancora una volta di assicurarvi che il
tatuatore da voi scelto sia in regola con queste normative sanitarie.
Ricordate che se non vengono rispettate queste semplici regole si
potrebbero contrarre infezioni e malattie come l'epatite fino addirittura
in alcuni casi l'AIDS. |
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